L’art. 15 del T.U.I.R. prevede che possono essere detratte le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tra i mezzi necessari per la locomozione delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie; per motoveicoli e autoveicoli sono previsti però specifici limiti di detrazione, in misura pari al 19% è calcolata nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) in un periodo di quattro anni, a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978), e le persone a essi equiparate, sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione Medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Come specificato nella Circolare A.D.E. n° 7/E del 4 aprile 2017, la detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti (Legge 138/2001), sordi (Legge 381/1970), persone con handicap psichico o mentale di gravità (Legge 104/92) tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni. Per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato, quindi, all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione Medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.