Nuovo piano di rientro per i decaduti della Rottamazione cartelle 2019

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), con dilazioni pregresse scadute, possono proporre una istanza entro la fine del 2021 per richiedere un nuovo piano di rientro, senza dover pagare le quote pregresse.

Rottamazione dei ruoli non pagate: possibile rateizzare i carichi residui -  InvestireOggi.it

L’art 13-decies del DL 137/2020  (Decreto Ristori) prevede che tutti coloro che dall’8 marzo 2020 avevano rateazioni decadute possono chiedere una nuova dilazione senza dover pagare il pregresso; anche i beneficiari decaduti alla fine del 2019 delle prime due edizioni della rottamazione (Rottamazione ruoli e Rottamazione-bis), possono dilazionare il debito residuo così come previsto per i contribuenti della Rottamazione-ter.

Coloro che presenteranno le istanze entro il 31 dicembre 2021, potranno godere delle seguenti ulteriori agevolazioni:

  • Allungare a 10 rate non pagate la condizione di decadenza dal piano;
  • Chiedere una dilazione per le rateazioni decadute senza pagare le rate scadute;
  • Limite di 100.000 euro, superato il quale occorre documentare la difficoltà del debitore.

Decreto RISTORI-BIS pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la firma del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 il Decreto Ristori-bis (D.l. 9 novembre 2020, n. 149), che disciplina le nuove misure di sostegno delle imprese e dei lavoratori ubicati nelle zone principalmente interessate dalle nuove misure restrittive in vigore dal 6 novembre scorso.

Agenzia Entrate: determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo  perduto Covid-19 - Unione Artigiani

Le misure previste:
– Nuovi soggetti ammessi al Contributo a Fondo Perduto
L’articolo 1 del Decreto Legge introduce nuovi fondi e nuove categorie di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto a partire dalle “zone gialle” di cui all’articolo 1 del Dl 28.10.2020, n. 137. Esso spetterà anche per le attività dei musei, delle biblioteche, degli orti botanici, dei corsi di danza, sportivi e ricreativi, alle guide alpine ed altri.
– Contributo potenziato per il settore HORECA
Per gli operatori dei settori economici operanti nel settore HORECA gravemente colpito dalla crisi (codici ATECO 561030: gelaterie e pasticcerie, 561041: gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000: bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000: Alberghi), è previsto il riconoscimento di un ulteriore 50% del contributo a fondo perduto per solo per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni “arancioni” o “rosse”.
Il contributo a fondo perduto verrà, inoltre, riconosciuto in misura e criteri diversi, anche in favore dei nuovi soggetti che verranno individuati dai nuovi codici ATECO individuati dagli allegati al Decreto e, per l’anno 2021, anche in favore dei negozi con attività svolta nei centri commerciali e nei settori industriali del comparto alimentare e delle bevande.
– Contributo potenziato per il commercio al dettaglio
L’articolo 2 del Decreto introduce inoltre un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nel settore del commercio al dettaglio individuati dall’Allegato 2. La misura spetta ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
– Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto, per i soggetti individuati dall’Allegato 2 al Decreto (commercio al dettaglio), il credito d’imposta per le locazioni commerciali verrà riconosciuto anche in relazione ai canoni corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. In questo caso, la nuova disposizione normativa rinvierebbe a quanto disposto dal DL 137/2020, a prescindere dall’ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente.
– Cancellazione IMU per l’anno 2020
Per gli stessi soggetti (Allegato 2), è prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU 2020 per proprietari di immobili e delle relative pertinenze in cui sono esercitate una o più attività indicate nella tabella di cui all’allegato 2 nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
– Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
Per i soggetti che esercitano attività di cui agli Allegati 1 e 2, per cui risultano approvati gli indici di affidabilità fiscale, ubicati nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è prevista la proroga del versamento del secondo acconto delle imposte 2020: i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2021.

Lockdown: indennizzi imprese con il Decreto Ristori Bis - PMI.it

– Sospensione dei versamenti dei versamenti fiscali
Rinvio al 16 marzo 2021 (o in 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data) dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA. Potranno beneficiare della sospensione i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf).
Per le attività dei servizi di ristorazione, le attività di commercio al dettaglio individuate dall’allegato 2, i soggetti che esercitano attività alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator la proroga si applica se i predetti soggetti risultino localizzati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Il Decreto, inoltre, dispone altre agevolazioni relative ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, CIG, congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado e bonus baby-sitting, in favore dei lavoratori e delle imprese delle zone rosse.

La mole indiziaria complessiva giustifica il ricorso all’induttivo

I giudici d’appello hanno esaminato in maniera puntuale gli elementi rilevanti posti a base degli accertamenti, stabilendo che la loro combinazione fornisce una valida prova presuntiva
I reiterati scostamenti dalle risultanze degli studi di settore e le violazioni in materia di emissione degli scontrini fiscali costituiscono elementi che rendono intrinsecamente inattendibile la contabilità, benché questa risulti formalmente corretta, e legittimano l’Amministrazione finanziaria a determinare induttivamente il reddito del contribuente.
Questi i principi contenuti nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 20632 del 31 agosto 2017.
 

Il fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso una serie di avvisi di accertamento ai fini Irpef e Iva contenenti la ripresa a tassazione di un maggior reddito determinato induttivamente dall’ufficio finanziario.
Il ricorso, accolto parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale, è stato respinto dai giudici della Commissione regionale.
In tale sede, è stata ribadita la legittimità degli atti impositivi perché basati non solo sul riscontro obiettivo dello scostamento per più anni dagli studi di settore, ma anche su una mole indiziaria complessiva tale da confermare i fatti costitutivi dalla maggior pretesa tributaria vantata dall’Agenzia delle entrate.

Il contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione tale sentenza, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, per aver affermato la sussistenza di prove indiziarie legittimanti gli avvisi di accertamento.
La Corte di cassazione, valutati i fatti, ha dichiarato infondato il ricorso del contribuente e lo ha rigettato confermando la legittimità degli atti impositivi.

La decisione
Il giudizio ha per oggetto la tematica delle prove per presunzione poste alla base dell’accertamento induttivo, regolato dall’articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973.
Sul tema, i giudici di Cassazione hanno già affermato in precedenti pronunce (fra tutte, ordinanza 26036/2015) che, in tema si accertamento induttivo ai fini Iva, la tenuta di una contabilità formalmente regolare non ostacola l’accertamento induttivo, qualora l’antieconomicità del comportamento del contribuente renda la contabilità intrinsecamente inattendibile.
In tali circostanze, l’ufficio finanziario può legittimamente determinare in maniera induttiva il reddito del contribuente, anche in presenza di presunzioni semplici, purché siano, al contempo, “gravi, precise e concordanti”.
Il reddito così desunto può essere quantificato prendendo a base i ricavi, i compensi e i corrispettivi derivanti dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente “l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni”.

I giudici di piazza Cavour pongono l’attenzione sul tema della prova per presunzioni e rimarcano il ruolo del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
In particolare, il giudice tributario, pur se chiamato a ricostruire in modo discrezionale il percorso logico posto alla base del proprio convincimento, deve necessariamente partire da una valutazione analitica dei singoli elementi del giudizio, scartando quelli privi di rilevanza e conservando quelli che hanno una valenza probatoria. Successivamente, è doverosa una valutazione complessiva dei fatti rilevanti, per stabilire se essi siano concordanti e se la combinazione degli elementi del giudizio sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
È sulla base di tale ragionamento che la Corte ha respinto il ricorso del contribuente, affermando che i giudici d’appello hanno applicato in maniera puntuale i principi di diritto summenzionati.

Nel caso in commento, i giudici hanno esaminato in maniera puntuale tutte le numerose prove indiziarie poste a base degli accertamenti, costituite da una rilevante mole indiziaria.
Infatti, l’ufficio finanziario aveva constatato – e il giudice esaminato – tali elementi, costituiti da reiterati scostamenti dalle risultanze degli studi di settore, da una inattendibilità delle scritture contabili legata al comportamento antieconomico del contribuente, da molteplici violazioni in ordine all’emissione degli scontrini fiscali e da un’anomala costante bassa redditività dell’attività d’impresa a fronte di un rilevante patrimonio riconducibile al contribuente.

Sulla base di tutti questi fatti, il giudice tributario ha pertanto ritenuto legittimo il metodo utilizzato dall’Agenzia delle entrate e ha convalidato la percentuale di ricarico applicata dall’amministrazione finanziaria per la determinazione dell’effettivo ammontare dei ricavi, che il contribuente non è stato in grado di contestare perché non ha dimostrato che i mutamenti del mercato o la specifica attività d’impresa richiedevano l’applicazione di una diversa percentuale di ricarico.

(articolo di Emiliano Marvulli pubblicato su FiscoOggi dell’11 settembre 2017)

Acquisto auto disabili: detrazioni in dichiarazione dei redditi

L’art. 15 del T.U.I.R. prevede che possono essere detratte le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tra i mezzi necessari per la locomozione delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie; per motoveicoli e autoveicoli sono previsti però specifici limiti di detrazione, in misura pari al 19% è calcolata nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) in un periodo di quattro anni, a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978), e le persone a essi equiparate, sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione Medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Come specificato nella Circolare A.D.E. n° 7/E del 4 aprile 2017, la detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti (Legge 138/2001), sordi (Legge 381/1970), persone con handicap psichico o mentale di gravità (Legge 104/92) tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni. Per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato, quindi, all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione Medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.