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Crisi da Sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (presentata inizialmente come legge salva suicidi, o legge salva debiti) è stato il primo reale strumento in grado di ridare speranza a coloro che, schiacciati dai debiti, si ritrovano in situazioni economiche difficili, a volte veramente tragiche.

Con questa legge, nel 2012, è stato introdotto il tema del sovraindebitamento, ovvero la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il suo patrimonio, qualora questo squilibrio determini una rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. E’ sovraindebitato chi non riesce più a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare i finanziamenti o i debiti erariali/previdenziali.

Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento quei soggetti sovraindebitati come il consumatore privato e gli imprenditori non fallibili (ovvero le società e gli imprenditori individuali sotto soglia di fallimento, gli imprenditori agricoli, le start up innovative, gli studi professionali).
Non possono accedere a tale procedura l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali, oppure chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento, o chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, o chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

L’istanza va presentata all’OCC (Organismo di Composizione delle Crisi), un’istituzione imparziale e indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i Gestori delle crisi.
Solo gli enti iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia possono fornire il servizio nel proprio territorio di competenza.

Le possibili procedure che si possono attivare sono le seguenti:
1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti (distinguendo tra debiti privilegiati e chirografari). L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del totale del debito e dopo che l’accordo viene omologato dal Giudice Delegato del tribunale di competenza.
2) Piano del consumatore: ai creditori viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso. In questo caso, il Giudice Delegato del tribunale di competenza per omologare il piano, valuta la meritevolezza del debitore, cioè se vi sono state dei validi motivi che hanno causato tale situazione debitoria.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere, destinando il ricavato al pagamento di tutti, o di parte, dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.

Infine, esiste una quarta ipotesi valida in determinati casi:
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

Lo Studio è a disposizione per valutare le condizioni di accessibilità dei debitori alle procedure di Gestione della crisi da sovraindebitamento; il dott. Zacà può svolgere sia il ruolo di Advisor (consulente) del debitore, che quello di Gestore della Crisi nominato dall’Occ, essendo iscritto all’Organismo n. 1 del Registro dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia.