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Enti No Profit – Third Sector Entities

Una Organizzazione No Profit (senza scopo di lucro) è una organizzazione che, non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi istituzionali e organizzativi.

Rientrano, pertanto, propriamente nella categoria “no profit” quelle organizzazioni cui sia applicabile la recente disciplina riservata al Terzo settore (Third Sector Entities), ma anche quelle che, sia pure in progetto o in corso di formazione o di consolidamento, potrebbero una volta a regime presentare caratteristiche affini.

Gli enti che compongono il mondo del Terzo settore  si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico. In particolare, fino ad ora la nostra legislazione ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (Legge 49/1987), le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), le cooperative sociali (L. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (L. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).

Rientrano naturalmente tra gli Enti No Profit anche le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Le ragioni della scelta di costituire tale associazione sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali. Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, le ASD devono rispettare una serie di requisiti.

In particolare i benefici fiscali di cui gode l’associazione sportiva dilettantistica in regola con i requisiti di legge sono i seguenti: (artt. 143 e 148 del T.U.I.R.)

  • E’ possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in modo forfettario;
  • possibilità di erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annui in esenzione fiscale (articolo 90 legge 298/2002).